Imu seconda rata: scadenza dicembre 2013, decreto ultime notizie

Ultime notizie oggi 3 dicembre 2013 relative all’abolizione della seconda rata dell’IMU. Aggiornamenti e ultime news ecco qui sotto il testo del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133.

Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia. (GU Serie Generale n.281)

1. Per l’anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non
e’ dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
per:
a) gli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
b) gli immobili di cui all’articolo 4, comma 12-quinquies del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) gli immobili di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge
del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124;
d) i terreni agricoli, nonche’ quelli non coltivati, di cui
all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13,
comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
2. L’agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni
agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da
quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente
articolo. imu


3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di
assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell’imposta
municipale propria di cui al comma 1 dell’articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata
dal comma 1 del presente articolo, e’ stanziato un aumento di risorse
di euro 2.164.048.210,99 per l’anno 2013, di cui euro
2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro
87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.


4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro
1.729.412.036,11 e’ attribuita dal Ministero dell’interno
limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre
2013, nella misura risultante dall’allegato A al presente decreto,
pari alla meta’ dell’ammontare determinato applicando l’aliquota e la
detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna
tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.
5. L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale
propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione
per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o
confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello
risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base
previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di
cui al medesimo comma 1 e’ versata dal contribuente, in misura pari
al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro il 28
febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali, e’ determinato a conguaglio il contributo compensativo
nell’importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla
differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai
sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L’attribuzione,
con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla
base di una metodologia concordata con l’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito
relativi all’anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate
dai comuni nell’anno 2013. L’attribuzione deve, altresi’, tenere
conto di quanto gia’ corrisposto ai medesimi comuni con riferimento
alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell’articolo
1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2103, n. 124.

7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare
complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad
esso spettante dall’applicazione delle aliquote e della detrazione
per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente
articolo, deliberate o confermate per l’anno 2013, l’eccedenza e’
destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali
dovute relativamente ai medesimi immobili per l’anno 2014.
8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia
Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza
locale, la compensazione del minor gettito dell’imposta municipale
propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente
articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l’importo
complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all’allegato A al presente
decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, ai sensi dell’articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.

9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati
all’abitazione principale dai comuni ai sensi dell’articolo 13, comma
10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell’articolo 2-bis del
decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai
commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.
10. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per
l’assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa
del Ministero dell’interno, non siano completati entro il termine del
10 dicembre 2013, per l’erogazione del trasferimento compensativo ai
comuni e’ autorizzato il pagamento tramite anticipazione di
tesoreria. L’anticipazione e’ regolata entro novanta giorni dal
pagamento ai comuni.

11. In deroga all’articolo 175 del Testo unico degli enti locali,
approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni
beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono
autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro
il 15 dicembre 2013.

12. Per l’anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ incrementato, sino
alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per
interessi a carico dei comuni per l’attivazione delle maggiori
anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono
rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell’interno, nel limite
massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalita’ e termini
fissati con decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro il
31 gennaio 2014.