Percorsi abilitanti speciali: 2013 faq Miur

Faq PAS – Percorsi Abilitanti Speciali

CHI PUO’ ISTITUIRE E ATTIVARE I PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI
SPECIALI?
Gli atenei e le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica sedi dei corsi
biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell’Università e della
Ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purché sedi di Dipartimenti di didattica della Musica, e al
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82.

QUALI SONO GLI ANNI ACCADEMICI DI ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI
PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI?
AA.AA. 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015.Tfa speciali: 2013 Istanze Online iscrizioni Pas news


CHI PUO’ PARTECIPARE AI PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI?
I docenti non di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico pratici, in possesso dei titoli di studio previsti
dal D.M. n.39/1998 e dal D.M. n.22/2005 che abbiano maturato, a decorrere dall’anno scolastico
1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali,
paritarie ovvero nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati per
l’assolvimento dell’obbligo scolastico.


QUALI SONO I SERVIZI VALIDI?
L’aspirante deve aver prestato servizio per almeno tre anni, ognuno dei quali su una specifica classe
di concorso. Almeno un anno di servizio deve essere stato prestato sulla classe di concorso per la
quale si chiede l’accesso al percorso formativo abilitante speciale.
Ciascun anno scolastico dovrà comprendere un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello
valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della Legge n. 124/1999.
Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa
classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

COME E’ VALUTABILE IL SERVIZIO NEI CENTRI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE?
Il servizio prestato nei centri di formazione professionale deve essere riconducibile a insegnamenti
compresi in classi di concorso e prestato nei corsi accreditati dalle Regioni per garantire
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009.

E’ VALIDO IL SERVIZIO PRESTATO NEL SOSTEGNO?
SI, alle stesse condizioni del servizio prestato su classi di concorso, avendo come riferimento la
graduatoria che ha costituito titolo di accesso al servizio sul sostegno.

E’ NECESSARIO OPTARE PER UNA SOLA CLASSE DI CONCORSO?
SI.