Calcolo Imu 2013: aliquote, scade oggi il pagamento seconda casa

Oggi 17 giugno è fissata la scadenza del termine per pagare la prima rata dell’Imu. Infatti l’imposta comunale sulla casa resta un obbligo per molti contribuenti sulle seconde abitazioni. Ricordiamo che il pagamento per le prime case è stato sospeso dal governo, fatta eccezione per le abitazioni di lusso.


Il pagamento si potrà effettuare tramite un modello F24 o un bollettino postale. Al fine dell’Imu l’abitazione principale è l’immobile dove “il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

La rata dell’Imu dovrebbe portare nelle casse dei comuni e dello Stato, secondo le stime, qualcosa come 10 miliardi di euro. Ecco perchè molti sono scettici sulla possibilità di un’abolizione totale senza aver trovato un’alternativa a un simile gettito. La seconda rata dell’Imu dovrà essere versata entro il prossimo 16 dicembre, salvo decisioni diverse durante l’estate del governo. Berlusconi, Alfano e il centrodestra in generale continuano a spingere per l’abolizione, bandiera della loro campagna elettorale.


Devono pagare la prima rata i proprietari di seconde case. Nella categoria rientra anche chi ha una sola casa di proprietà, ma non vi risiede. Devono pagare la prima rata anche tutti i possessori di “immobili produttivi”, ma non chi ha un fabbricato rurale strumentale classificato nella categoria D/10; i fabbricati di categoria D senza rendita, vale a dire non censiti dal catasto ma appartenenti ad imprese; altri immobili o fabbricati categorie A e C (negozi, uffici, box auto, cantine, magazzini). Pagano la prima rata dell’Imu 2013 anche tutti gli immobili diversi dalle case classificati nei gruppo A e C e tutte le pertinenze classificate nel gruppo C. Non si paga se sono pertinenze di un’abitazione principale.
calcolo aliquote
Con l’entrata in vigore del D.L. 54 del 21 Maggio 2013 è sospeso il pagamento dell’imposta per le seguenti categorie di immobili:
abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni.
Il Calcolo gestisce comunque tutte le tipologie di immobili spostando a Settembre gli importi sospesi.
Art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013), lettera a) : è soppressa la riserva allo stato della quota di imposta; da ciò deriva che non è più dovuta allo Stato la quota pari al 50% dell’imposta, che viene invece destinata ai Comuni con unico Codice Tributo;
Stesso articolo lett. f): è riservato allo Stato per l’anno 2013 il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Al Comune dovrà invece essere versata la eventuale differenza fra l’aliquota deliberata e quella statale.
Per il versamento dell’imposta sul Gruppo catastale D si dovranno utilizzare i nuovi Codici Tributo appositamente istituiti: 3925 Stato e 3930 Comune.

Per il calcolo delle aliquote e per sapere quanto pagare cliccate qui

http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php#