Calcolo Imu: scadenza giugno 2013, chi paga, chiarimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 con il quale è stato sospeso il versamento dell’acconto 2013 dell’imposta municipale propria.


Come si legge nell’art. 1 del predetto decreto, la sospensione attiene alle seguenti categoria di immobili:

abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;
terreni agricoli di cui al comma 5 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
fabbricati rurali (sia abitativi sia strumentali all’esercizio dell’attività agricola) di cui ai commi 4 e 8 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” e “F24 EP” dell’IMU

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 33/E del 21 maggio 2013, ha istituito i codici tributo per versare l’Imu sugli immobili produttivi a destinazione speciale e detta inoltre le indicazioni per la compilazione dei modelli di versamento F24 e F24 EP.

L’Agenzia delle entrate ha spiegato che: “Pervengono numerosi quesiti in ordine al pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L’incertezza è determinata dalla circostanza che, in corso di conversione del D. L. 8
aprile 2013, n. 35, è stato presentato un emendamento all’art. 10, comma 4, lett. b), il quale prevede che la prima rata dell’IMU è versata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

Al riguardo, si deve premettere che l’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011,
come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. n. 35 del 2013, attualmente vigente,
stabilisce che i contribuenti devono effettuare il versamento della prima rata dell’IMU entro il 17
giugno (poiché il 16 cade di domenica), tenendo conto delle deliberazioni di approvazione delle
aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del
16 maggio di ciascun anno di imposta1.Calcolo Imu: scadenza giugno 2013, chi paga, chiarimenti

Tuttavia, si deve sottolineare che l’art. 13, comma 13-bis, appena citato, è oggetto di
un importante intervento normativo contenuto nel testo dell’art. 10, comma 4, lett. b), dell’A.C.
676, approvato il 15 maggio 2013 e trasmesso al Senato per il relativo esame (A.S. n. 662),
concernente la conversione del D. L. n. 35 del 2013. Il testo riformulato della disposizione in
commento prevede che “il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.”

Vale la pena di ricordare che l’art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 23 del 2011 stabilisce
che “i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso
in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in
ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno”.

La formula generale è:

Bimp x A% x Qposs x Mposs
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Bimp = base imponibile
A% = aliquota
Qposs = quota di possesso
Mposs = mesi di possesso
Calcolo della base imponibile

Il calcolo della base imponibile dipende dalla destinazione d’uso dell’immobile e dalle caratteristiche del possessore. Per i fabbricati iscritti in catasto il calcolo prevede che il valore sia pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti in dipendenza della categoria catastale:

Destinazioni d’Uso Coefficienti
Residenza da A/1 ad A/11 escluso A/10 160
Depositi C/2 160
Box e garage C/6 160
Tettoie C/7 160
Fabbricati ad uso pubblico da B/1 a B/8 140
Laboratori C/3 140
Fabbricati per esercizi sportivi C/4 140
Stabilimenti balneari C/5 140
Uffici e studi privati A/10 80
Banche D/5 80
Fabbricati a destinazione industriale da D/1 a D/10 escluso D/5 60
Negozi C/1 55
Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal Reddito Dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per il coefficiente 130, eventualmente modificato a 110 se il possessore è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.