Il 17 giugno scade il termine per il pagamento dell’Imu, per gli sfortunati che devono adempiere al pagamento di una tassa che è stata parzialmente sospesa, ma ancora non del tutto abolita come una buona parte politica auspica. Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni ha assicurato comunque che il governo manterrà “gli impegni presi su Iva e Imu. Ma vogliamo evitare di dover ogni giorno prendere una misura nuova. Svaluta tutto quello che è stato fatto finora”. Il ministro ha anche parlato della volatilità dei mercati finanziari, che “non c’entra niente con la nostra situazione”. per quel che riguarda la spesa, l’Italia “ha un debito molto più alto degli altri Paesi, quindi dobbiamo stare attenti alla sua riduzione”.
Per l’anno 2013 il versamento della prima rata Imu è sospeso per
Abitazioni principali con le relative pertinenze. Escluse le categorie A/1, A/8 e A/9
Immobili appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
Terreni agricoli e fabbricati rurali
Per le altre categorie di immobili la scadenza della 1a rata è fissata al 17 giugno 2013
Chi deve pagare l’IMU
L’imposta municipale propria è dovuta in caso di possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Il calcolo dell’IMU si esegue determinando dapprima la base imponibile, applicando a questa l’aliquota base o ridotta, e rapportando il prodotto alla quota e ai mesi di possesso.
La formula generale è:
Bimp x A% x Qposs x Mposs
12
Bimp = base imponibile
A% = aliquota
Qposs = quota di possesso
Mposs = mesi di possesso
Calcolo della base imponibile
Il calcolo della base imponibile dipende dalla destinazione d’uso dell’immobile e dalle caratteristiche del possessore. Per i fabbricati iscritti in catasto il calcolo prevede che il valore sia pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti in dipendenza della categoria catastale:
Destinazioni d’Uso Coefficienti
Residenza da A/1 ad A/11 escluso A/10 160
Depositi C/2 160
Box e garage C/6 160
Tettoie C/7 160
Fabbricati ad uso pubblico da B/1 a B/8 140
Laboratori C/3 140
Fabbricati per esercizi sportivi C/4 140
Stabilimenti balneari C/5 140
Uffici e studi privati A/10 80
Banche D/5 80
Fabbricati a destinazione industriale da D/1 a D/10 escluso D/5 60
Negozi C/1 55
Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal Reddito Dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per il coefficiente 130, eventualmente modificato a 110 se il possessore è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
La Rendita Catastale o il Reddito Dominicale da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli risultanti in catasto al 1° gennaio 2012.
Calcolo dell’imposta
L’imposta viene calcolata a partire dalla base imponibile determinata come detto in precedenza, applicando l’aliquota ordinaria o ridotta, eventualmente modificata in aumento o diminuzione da delibera comunale. L’imposta così determinata dovrà poi essere rapportata alla quota di possesso e ai mesi di possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni viene computato per intero.