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Iscrizioni scuola superiore 2014: procedura online e scadenza domanda Miur, ultime notizie aggiornamento

Ultime notizie oggi 13 gennaio 2014 in merito alla procedura d’iscrizione telematica. Questo il recente avviso pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La presente circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2014/2015 ed ha come
principali destinatari le famiglie, le Istituzioni scolastiche, le Direzioni scolastiche regionali con i relativi Uffici territoriali, le Regioni e gli Enti Locali.

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle
scuole del primo ciclo, alle prime classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai
percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà
integrativa e complementare dagli istituti professionali è fissato al 28 febbraio 2014.
Le
domande possono essere presentate dal giorno 3 febbraio 2014, tenendo presente che
le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line
dal 27 gennaio, come meglio specificato più avanti. scuola


L’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo
alla formazione dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed
interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta
pienamente rispondente alle esigenze degli studenti in una prospettiva orientativa.

All’atto
dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice
fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza). Il modulo di iscrizione, ferme
restando le informazioni sopra riportate, potrà essere integrato e adeguato a cura delle
singole istituzioni scolastiche autonome, al fine di consentire agli interessati di esprimere
le proprie scelte in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa e degli
altri servizi previsti sulla base del POF e delle risorse disponibili.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base
delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti
locali competenti. Resta inteso, comunque, che l’Amministrazione scolastica deve
garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la
fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo
a livello territoriale.


È, pertanto, evidente che un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti
locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande,
pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.
Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede
preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante
apposita delibera del Consiglio di istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle
iscrizioni, con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica
e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente
personalizzato dalla scuola.
Si rammenta, in proposito, che, pur nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono
rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della
viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni
lavorativi dei genitori. In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a
sorte rappresenta, ovviamente, l’estrema “ratio”, a parità di ogni altro criterio. È,
comunque, da evitare il ricorso ad eventuali test di valutazione quale metodo di selezione
delle domande di iscrizione nei corsi sperimentali.

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Si rappresenta, pertanto, l’esigenza di una scrupolosa osservanza delle disposizioni
previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196) e, con specifico riferimento al trattamento di dati sensibili e giudiziari
effettuato nell’ambito delle predette operazioni, del regolamento adottato dal Ministero
della Pubblica Istruzione per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso
il medesimo Ministero, le istituzioni scolastiche ed educative e gli istituti regionali di ricerca
educativa (d. m. 7 dicembre 2006, n. 305), in conformità al parere del Garante in materia
di protezione dei dati personali del 26 luglio 2006.

Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e
successivamente trattati si riferiscono per lo più a soggetti minori di età
In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dall’Ufficio del Garante nel
corso di specifici incontri, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni alle scuole che
nell’ambito delle propria autonomia didattica intendono integrare ed adeguare il modulo di
iscrizione per fornire agli studenti ulteriori servizi in base al proprio POF ed alle risorse
disponibili.

In particolare, si evidenzia che le ulteriori informazioni raccolte dovranno essere
strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascun specifico obiettivo che si intende
perseguire e che sia inserito nel POF (cfr. art. 11 del Codice). La valutazione della
pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta, ad esempio,
verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla
finalità considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a
disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l’esclusivo
uso dei dati personali già raccolti dalla scuola e selettivamente individuati (cfr. art. 3 del
Codice).
Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione
ovvero per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa devono
essere definite con delibera del Consiglio di istituto che ne evidenzi in maniera puntuale i
criteri sottesi di modo che sia, altresì, comprensibile l’indispensabilità delle informazioni
raccolte rispetto a ciascuna finalità perseguita.

Le scuole devono, inoltre, obbligatoriamente fornire l’informativa, comprensiva di
tutti gli elementi puntualmente indicati dall’articolo 13 del Codice in materia di protezione
dei dati personali, con particolare riferimento ai diritti di cui all’art. 7 del predetto Codice,
secondo le seguenti modalità:

1. per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata
prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare, e un flag ne
deve registrare la presa visione;

2. per le iscrizioni che non vengono effettuate on line, ovvero per le istituzioni
scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di Iscrizioni on line, l’informativa
deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.

Le istituzioni scolastiche possono comunque utilizzare anche ulteriori modalità di
pubblicizzazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti, quali ad
esempio, la pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola.

Al termine della procedura di iscrizione le scuole potranno conservare, con modalità
che consentano l’identificazione degli interessati, i moduli di iscrizione relativi agli studenti
che pur avendo presentato la domanda non si sono, per qualsiasi ragione, iscritti solo per
le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non
superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 11 del Codice).