Intrattenimento

Miur: iscrizioni istruzione allegati guida alla registrazione online, anno scolastico 2013-2014

Confermata da parte del Ministero dell’Istruzione la procedura online relativa alle iscrizioni per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Le iscrizioni per quest’anno devono avvenire solo telematicamente. Bisogna collegarsi al sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e in particolare alla sezione dedicata all’iscrizione istruzione.

Vediamo ora qui sotto nel dettaglio tutta la procedura relativa alle diverse scuole.

a) Scuola dell’infanzia
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso
l’istituzione scolastica prescelta, come da modello Allegato A. All’atto dell’iscrizione, i
genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello B, relativo alla
scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che
non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, all’inizio dell’anno scolastico, anche il
modello C per la scelta delle attività alternative.

L’eventuale personalizzazione del modello di iscrizione viene effettuata
direttamente dalle istituzioni scolastiche sulla base della specifica delibera del consiglio di
istituto, che dovrà attenersi a quanto precisato in precedenza in merito alla individuazione
delle ulteriori richieste di informazioni alle famiglie. Tfa speciale 2013: presentazione domande su Istanze online, costi


Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano
compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2014 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età
dopo il 31 dicembre 2014 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2015.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2014 e, tenendo anche conto dei criteri di
preferenza definiti dal Consiglio di istituto.

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art.
2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:
 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
 alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità,
tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e
delle modalità dell’accoglienza.

Dovranno, comunque, essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali,
d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul
territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.
Si rammenta che non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età
successivamente al 30 aprile 2015.

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento
approvato con DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore
settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o
elevato fino a 50 nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato
dall’art.3, comma 1, del D.L.vo n.59/2004.
Le scuole comunicheranno, per iscritto, agli interessati l’eventuale mancato
accoglimento delle domande. La comunicazione di non accoglimento, debitamente
motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso
altra scuola.
Si ricorda, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011 ha annullato
il comma 6 dell’articolo 2 del DPR n. 89/2009, relativo alla possibilità di iscrivere bambini di
età compresa tra i due e i tre anni di età nelle scuole dell’infanzia situate in comuni
montani, in piccole isole e in piccoli comuni.

b) Sezioni primavera
È prevista per l’anno scolastico 2014/2015 la prosecuzione delle “sezioni
primavera” in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie
condizioni logistiche e funzionali, come descritte nell’Accordo tra il Ministro della Pubblica
Istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le
Regioni, le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane in sede di
Conferenza Unificata del 14 giugno 2007, rinnovato in data 1° agosto 2013.
Le iscrizioni avvengono secondo modalità definite nelle singole realtà territoriali in
base ad intese tra gli Uffici Scolastici regionali e le Regioni.

c) Scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche
statali si effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nell’allegato
documento tecnico.
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:
– devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei
anni di età entro il 31 dicembre 2014;
– possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31
dicembre 2014 e comunque entro il 30 aprile 2015. A tale ultimo riguardo, per una
scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono
avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole
dell’infanzia frequentate dai proprio figli.
Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi
particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace
inserimento.

La previsione normativa contenuta nell’art. 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, stabilisce che: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”. Cfr anche la nota del Dipartimento dell’Istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008. Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Si rammenta che non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età
successivamente al 30 aprile 2015.

Ogni singola istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie il proprio
Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell’orario
settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l’eventuale distribuzione dei rientri
pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dall’art. 4 del
D.P.R. n.89/2009.

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art.
4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno).
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è
subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi,
circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori, anche con
apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.


L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di
un numero di domande che consenta la formazione di una classe.

Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività
didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai
posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti
le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di
istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono
indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.

Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia,
con le modalità previste nell’Allegato Tecnico, di aver inoltrato la domanda di iscrizione
verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della
domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on
line rende inefficaci le altre opzioni.

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le famiglie che intendono
avvalersi dell’istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla
scuola primaria statale viciniore, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i
mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione
non statale non paritaria, all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il
dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione
viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che
entro il termine dell’anno scolastico l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità
alla classe successiva.

Analogamente, per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si
richiama all’attenzione che gli alunni soggetti all’istruzione parentale debbono sostenere
l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico.

d) Scuola secondaria di primo grado
Per l’anno scolastico 2014/2015 devono essere iscritti alla classe prima della scuola
secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a
tale classe. Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una
istituzione scolastica statale si effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità
indicate nell’allegato documento tecnico, direttamente alla scuola prescelta.

Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli
esercenti la potestà genitoriale dovranno barrare l’apposita casella del modello on line. Le
istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a
consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di
carenza di posti disponibili, di poter presentare una nuova istanza di iscrizione,
eventualmente anche ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e
comunque non oltre quindici giorni dopo tale scadenza.

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le famiglie che intendono
avvalersi dell’istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla
scuola secondaria di primo grado statale viciniore, dimostrando di possedere le
competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante
frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione del proprio figlio. Sulla
base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale,
comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell’anno scolastico l’alunno dovrà
sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva.

Analogamente, per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si
richiama all’attenzione che gli alunni soggetti all’istruzione parentale debbono sostenere
l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico.