Ultimi aggiornamenti oggi 10 dicembre 2013. E’ terminata la prima prova scritta dell’esame d’abilitazione. I futuri avvocati si preparano ora ad affrontare la seconda prova. Il parere di penale.
Per quanto riguarda la traccia sul fondo patrimoniale c’è da dire che prima di tutto rientra nel novero dei patrimoni c.d. destinati.
Il fondo patrimoniale a volte può essere costituito da un’iniziativa dei coniugi oppure da terzi. L’obiettivo è quello di soddisfare, mediante l’impiego dei relativi frutti, i bisogni della famiglia.
Attraverso la costituzione del fondo i beni diventano un vero e proprio vincolo di destinazione, opponibile ai terzi ove il fondo sia costituito nei modi di legge.
E’ vero infatti che il fondo determina l’istituzione di un regime di separazione patrimoniale, atteso che solo i creditori funzionali possono aggredire i beni ivi compresi, in deroga al principio della responsabilità patrimoniale sancito nell’art. 2740 c.c.
Affinché il vincolo possa validamente sorgere occorre, però, che l’atto di costituzione del fondo venga annotato nell’atto di matrimonio: l’eventuale trascrizione assolve infatti soltanto una funzione di pubblicità notizia.
Ne consegue che il vincolo di destinazione non possa essere opposto al creditore pignorante che agisca a soddisfacimento di un credito non funzionale quante volte l’atto di costituzione non sia stato annotato.
In presenza di una valida annotazione, la possibilità per il creditore extrafunzionale di aggredire i beni ricompresi nel fondo è strettamente correlata al tempo in cui abbia provveduto a trascrivere l’atto di pignoramento.
Solo in presenza di un pignoramento trascritto in data antecedente alla annotazione del fondo, sarà consentito al creditore extrafunzionale di aggrredire il bene ricompreso nel fondo.
Il creditore che abbia provveduto tuttavia a trascivere l’atto di pignoramento in epoca successiva non rimane però privo di tutela.
Soccorre infatti – secondo una soluzioine accolta in giurisprudenza ma fortemente contestata in dottrina – la possibilità del rimedio revocatorio, quante volte la costituzioine del fondo sia stata animata dall’intento di frodare i creditori.
Nel caso prospettato emergono diversi profili problematici.
In primo luogo, laddove il credito fosse sorto per soddisfare bisogni della famiglia, il vincolo generato dal fondo sarebbe comunque inopponibile alla banca che intendesse procedere esecutivamente.
Tuttavia, pur laddove dovesse emergere che la Banca non risulta titolare di un credito funzionale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia non mancano gli strumenti di tutela.
La tempistica in concreto riscontrabile nel caso preso in esame induce a ritenere sussistenti elementi sintomatici dell’intenzione di frodare i creditori, stante l’imminenza dell’insolvenza.
Tuttavia ad una migliore disamina della fattispecie emerge che il ricorso al’azione revocatoria risulti non necessaria.
Risulta infatti che la banca creditrice avessi iscritto apposita ipoteca a garanzia del mutuo.
Come noto, l’ipoteca costituisce una garanzia di tipo reale che attribuisce al creditore il potere di aggredire il bene, pur laddove il debitore abbia posto in essere atti dispositivi.
Ne consegue in ogni caso la possibilità per il creditore ipotecario di aggredire il bene anche presso i soggetti terzi titolari del bene stesso.
Si pone infine il problema del regime patrimoniale adottato dai coniugi, per l’ipotesi che il procedimento esecutivo sull’immobile non soddisfi completamente le ragioni della Banca.