Intrattenimento

Esame avvocato 2013: tracce da svolgere, esercitazioni

Ultimi aggiornamenti oggi 4 dicembre 2013. Si avvicina l’esame d’abilitazione alla professione d’avvocato 2013. Abbiamo già precedentemente parlato su come superare l’esame di stato. Oltre allo studio teorico ci vuole la pratica.

Consigliamo dunque a tutti gli aspiranti avvocati di concentrarsi con le esercitazioni e le simulazioni. Vi proponiamo qui sotto una traccia uscita qualche anno fa.

In questi ultimi giorni che restano prima delle tre prove scritte, cercate di simulare gli esami. Scrivete pareri dalla mattina alla sera. ESERCITATEVI.

Atto giudiziario di diritto penale
Traccia
Caio, dipendente del Comune di Beta viene sorpreso dal sindaco, mentre, per mezzo del computer dell’ufficio, naviga in internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica su archivi personali immagini e dati non attinenti alla pubblica funzione.
Viene denunciato e sottoposto a procedimento penale.
Il computer viene sottoposto a sequestro.Risultati esame avvocato 2013: Roma, Milano, Torino, Brescia tutte le città


Nel corso delle indagini si accerta, grazie alla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero nel computer sequestrato, che la citata attività si è protratta per circa un anno e che il numero di file scaricati è di circa 10.000.
Rinviato a giudizio, Caio viene condannato alla pena di 3 anni per il reato di peculato.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Caio, analizzato il caso e la fattispecie giuridica, rediga motivato atto di appello evidenziando, tra l’altro, che le indagini difensive hanno dimostrato che l’ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune Beta, un contratto con tariffa forfettaria denominato “tutto incluso”.

Giurisprudenza
– Cassazione penale, sez. VI 10 gennaio 2011, n. 256, per la quale la norma penale presuppone che le cose oggetto di peculato abbiano un valore economico, per cui il reato non sussiste nel caso in cui, non soltanto esse ne siano prive, ma anche là dove abbiano valore di tale modesta entità da non arrecare alcuna lesione all’integrità patrimoniale della pubblica amministrazione;


– Cassazione Penale, sez. VI, 19 ottobre 2010, n. 41709, per la quale non è configurabile il reato di peculato per l’indebito uso per scopi personali del pubblico ufficiale del telefono cellulare assegnato per ragioni d’ufficio e per l’impiego del computer d’ufficio collegato con la rete Internet, per ragioni personali, qualora la scarsa entità del danno al patrimonio della pubblica amministrazione evidenzi l’inoffensività della condotta;

– Cassazione Penale, sez. VI, 19 ottobre 2010, n. 41709, per la quale se è vero che in punto di reato di peculato, in caso di utilizzo da parte del pubblico ufficiale dei telefoni di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio per comunicazioni di carattere privato, la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha giudicato in modo differente, è anche vero che le diversità sono dovute essenzialmente alla diversa misura di tale utilizzazioni, laddove tutte le sentenze pronunciate sono concordi nel ritenere che danni al patrimonio della pubblica amministrazione di scarsa entità finiscono per essere irrilevanti e le condotte del bene giuridico tutelato si rivelano inoffensive;

– Cassazione Penale, sez. VI, 29 settembre 2010, n. 35150, per la quale per la sussistenza del delitto di peculato la cosa deve avere un apprezzabile valore economico, dovendosi escludere dal campo dell’offensività l’appropriazione di cose di valore esiguo, in quanto l’applicazione della sanzione può essere giustificata dall’ordinamento solo quando la rigorosa afflizione stabilita dalla norma sia proporzionata al fatto commesso, nella prospettiva di un’effettiva esigenza di emenda dell’agente;

– Cassazione Penale, sez. VI, 21 maggio 2008, n. 20326, per la quale si configura il reato di peculato, sia in caso di danno patrimoniale all’ente pubblico, sia nel caso di violazione del buon andamento degli uffici della pubblica amministrazione in quanto basato sul rapporto di fiducia e lealtà col personale dipendente. Appare evidente che la mancanza di danno patrimoniale non esclude automaticamente la sussistenza del reato in questione, allorché l’uso del bene pubblico da parte del dipendente che ne abbia la disponibilità sia tale da ledere comunque il buon andamento degli uffici (Fattispecie: utilizzo da parte di un dipendente pubblico, del computer dell’ufficio, per uso personale usufruendo della rete elettrica e informatica del Comune, navigando in internet su siti non istituzionali, scaricando e masterizzando su archivi personali dati e immagini non inerenti alla pubblica funzione).