Miur: assunzioni docenti a.s. 2013/14 istruzioni operative

Avviso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Istruzioni operative per le assunzioni docenti.
A1 La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è stata fissata direttamente dal Ministero e comunicata, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici
periferici.

MIUR

 


Il contingente è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo e vacanti e disponibili
dopo le operazioni di mobilità. Si è poi provveduto a distribuire tale consistenza tra i diversi ruoli,
posti e classi di concorso, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni
effettuabili. Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di
utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dalla normativa vigente.

A.2 Nel caso in cui il docente destinatario di accantonamento di posto, in virtù di ordinanze

cautelari la cui esecuzione è stata disposta dal Commissario ad Acta, abbia ottenuto il ruolo ad altro
titolo o abbia optato per l’assunzione dalle attuali graduatorie, il posto accantonato è disponibile per
le immissioni in ruolo utilizzando le graduatorie ad esaurimento dell’a.s. 2010/11.

A.3 Se in considerazione degli accantonamenti o per effetto delle utilizzazioni dei docenti
in esubero, la disponibilità di posti in organico di diritto dovesse risultare inferiore al
contingente di assunzione assegnato, le eventuali assunzioni non effettuate verranno
recuperate su posti relativi ad altre graduatorie.

A.4 Il D.M., in corso di emanazione, prevede la possibilità di destinare le eventuali eccedenze a

favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Si precisa che la
ripartizione dovrà essere effettuata, se possibile, nello stesso ordine e grado di istruzione, ivi
compreso il sostegno e nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alle
esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo
esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non sia stata prevista l’attribuzione di
contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell’organico. Per i posti di sostegno, in caso di
mancanza di candidati, le eccedenze vanno assegnate al sostegno di altra area o di altro ordine o grado
di scuola, prima di destinarle ad incrementare posti comuni.

A.5 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso
per esami e titoli indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 e alle graduatorie ad esaurimento di cui
all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al

50% tra le due diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle
graduatorie ad esaurimento negli anni precedenti.

Per le classi di concorso non bandite con il D.D.G. 82/2012, conservano validità le graduatorie dei
precedenti corrispondenti concorsi per titoli ed esami (banditi negli anni 1999 e nell’anno 1990), ai
sensi dell’art. 1 comma 4, della legge 124/1999.

A.6 Il Decreto che individua i vincitori del Concorso bandito con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82
potrà essere utilizzato, per le immissioni in ruolo, se approvato in via definitiva entro il 31 agosto
2013 nel limite massimo dei posti messi a concorso. Qualora i vincitori del concorso del DDG

82/2012 siano in numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso, la differenza va assegnata alle
graduatorie ad esaurimento.

Le graduatorie di cui al D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82, non rese definitive entro il 31 agosto 2013,
verranno utilizzate per le immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi.
A.7 Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle
precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria
penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle
graduatorie del Concorsi ordinario.

A.8 Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere in
numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili. L’assegnazione della sede provvisoria ai neo
assunti può essere effettuata anche sui posti disponibili fino al 30 giugno qualora gli stessi siano stati
lasciati liberi da personale di ruolo utilizzato o in assegnazione provvisoria su posti vacanti e
disponibili al 31 agosto della medesima provincia.

A.9 Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti
su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e
art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

A.10 La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale
che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33
commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente
contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.


A.11 Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3
e .18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000.

Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie
ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del
22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad
esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge
68/99, come graduatoria unica. Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare
alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07
che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di
coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle
mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della legge 407/98.

A.12 Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei
concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di
specializzazione, saranno utilizzati i rispettivi elenchi. Per la scuola secondaria di II grado, tali elenchi
includono i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti
nelle singole aree disciplinari, di cui all’art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le
precedenze delle graduatorie di origine. Nella scuola secondaria di I grado tutte le classi di concorso
sono inserite in un’unica area disciplinare. La ripartizione delle assunzioni per ogni ordine e grado di
scuola e all’interno di ciascuna area va effettuata in proporzione ai posti vacanti e disponibili.

A.13 Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi
speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere
a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che
sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a

stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato
con priorità su posto di sostegno, secondo quanto specificato ai successivi punti A.19 e A.20, 2° cpv..

A.14 Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di
elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di
merito anche di diversi concorsi per titoli ed esami, considerata la disomogeneità delle graduatorie e
la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene si debba procedere con la formulazione di un unico
elenco graduato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione conseguito entro la data di
scadenza della presentazione della domanda di partecipazione ai rispettivi concorsi.

Nel suddetto elenco, compilato a cura dei Direttori Regionali, sono collocati, nel rispetto del punteggio conseguito
nell’ultimo concorso utile, i candidati dei precedenti concorsi ordinari, banditi nell’anno 1990 (i cui
candidati possono aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono
inseriti) e nell’anno 1999, previo depennamento degli aspiranti appartenenti alle classi di concorso
bandite con il D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82, le cui graduatorie sono state rese definitive entro il 31
agosto p.v.
A.15 In merito all’integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, compilati ai sensi dell’art. 3 bis
della legge n.143/04, si confermano le istruzioni impartite con nota prot. 11139 del 29 maggio 2007,
limitatamente agli aspiranti appartenenti alle classi di concorso non bandite con il D.D.G. 24
settembre 2012 n. 82 o le cui graduatorie di merito non siano state approvate in via definitiva entro il
31 agosto 2013. Tali elenchi aggiuntivi saranno utilizzati dopo l’assunzione degli aspiranti di cui al
precedente punto A.14. Sulla validità dei titoli di sostegno, conseguiti ai sensi dell’art. 6 del D.I. n.
460 del 24 novembre 1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università), si richiamano le
disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30 novembre 1999.

A.16 Anche per l’assunzione a tempo indeterminato del personale educativo tutte le nomine
dovranno essere effettuate ripartendo al 50% la graduatoria del concorso ordinario e la graduatoria ad
esaurimento. Si procede alle nomine nei convitti ed educandati secondo le prescrizioni di cui all’art. 4
ter, comma 3, della legge 333 del 20 agosto 2001.

A.17 Per quanto riguarda le assunzioni per la classe 77/A -strumento musicale nella scuola media –
, dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in
seconda fascia (ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono ripartite, nell’ordine, tra i
docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia) e in fascia aggiuntiva di cui al D.M. 53/2012.
A.18 Le nomine in ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate entro il 31
agosto 2013, comportano l’assunzione in servizio dal 1° settembre 2013. I contratti a tempo
indeterminato stipulati dopo tale data avranno la decorrenza giuridica dall’a.s. 2013/2014 ed
assunzione in servizio dall’anno scolastico successivo.
A.19 L’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di
assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno
scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla
base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.13 e dal
successivo A.20, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.

A.20 L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia
consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato
per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella
medesima provincia ovvero nell’altra provincia per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due
province.
I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.9, non
possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per
insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05A 21 Si ricorda l’obbligo che, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, devono essere attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 183/2011, in materia di autocertificazioni.

A.22 Secondo le disposizioni di cui all’art. 9 comma 21 del D.L. n. 70/2011, convertito in Legge
12/07/2011 n. 106, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il
trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia, dopo cinque anni di
effettivo servizio nella provincia di titolarità, salvo specifiche deroghe previste da norme speciali e
regolamentate dagli annuali contratti sulla mobilità.

A.23 Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine
e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

A.24 E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time,
secondo quanto previsto dall’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

A.25 Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati
della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie
ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7, del
D.M. 42 dell’8aprile 2009).

A.26 Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica
differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di
specializzazione nella specifica metodologia didattica.

A.27 Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla
graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di
specialista di lingua inglese.

Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo
nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per
l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene
notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per
l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico
che amministrerà il docente per l’a.s. 2013/2014.