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Tfa speciale 2013 requisiti: al bivio tra anzianità e merito

Non mancano le polemiche in seguito al regolamento istitutivo dei TFA speciali, i nuovi PAS (Percorso Abilitante Speciale). Ora tocca al decreto attuativo, anch’esso previsto sulla Gazzetta Ufficiale. Dovrebbe arrivare entro i 19 luglio.Tfa speciale 2013 requisiti: bivio tra anzianità e merito


Intanto è emerso che tra i requisiti di accesso al Tfa speciale non sarà incluso l’anno in corso.

Nel decreto sono previsti i seguenti requisiti di accesso alla procedura: potranno partecipare i docenti che, a decorrere dall’anno scolastico 1999/00 fino all’anno scolastico 2011/12 incluso, abbiano prestato almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio in scuole statali, paritarie o nei centri di formazione professionale (limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico a decorrere dall’anno scolastico 2008/09). Dei tre anni di servizio almeno uno deve essere stato svolto tutto su una classe di concorso.


Il ministero prevede una partecipazione tra i 70,000 e gli 80.000 docenti, da riassorbire nei prossimi 24 mesi. Per le classi di concorso con numeri più contenuti si prevede che la procedura possa essere conclusa nell’arco di un anno accademico.

E’ stata confermata abolizione test d’ingresso.

Alcuni docenti già entrati nei TFA ordinari, avrebbero avuto anche i requisiti per accedere ai TFA speciali. La diatriba principale è tra coloro i quali sostengono che l’esperienza sul campo sia importante, e chi pensa che questo non significhi che tutti coloro che hanno esperienza sappiano consecutivamente anche insegnare bene.

Ci sono docenti alle loro prime esperienze (che adesso sperano in una prosecuzione dei TFA ordinari) molto più capaci di docenti con molti anni alle loro spalle. Succede in tutti i campi.
Eppure questi ultimi continuano ad insegnare con continuità solo grazie al loro punteggio di anzianità, mentre i primi devono sperare nella chiamata da una segreteria scolastica.

Questo vuol dire che diventa un rischio che l’anzianità di servizio abbia troppa importanza. E’ un parametro che ha il suo valore, ma che rischia invece di favorire maggiormente coloro che non si sono mai messi in discussione, che non si sono mai aggiornati e che sono stati rifiutati dalle varie SIS e del TFA ordinario.

L’ideale sarebbe riuscira a favorire i iù meritevoli, mediante accurata selezione.

Chi può accedere al TFA

Possono partecipare alle selezioni per l’accesso ai primi bandi al Tirocinio Formativo Attivo coloro che entro la data di presentazione della domanda di iscrizione al test nazionale sono in possesso di una laurea del vecchio ordinamento riconosciuta dal d.m. 39/98 e degli eventuali esami richiesti per poter avere accesso all’insegnamento;
di una laurea del nuovo ordinamento specialistica o magistrale riconosciuta dal d.m. n. 22/2005 e degli eventuali crediti formativi per poter avere accesso all’insegnamento;
del diploma ISEF, già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica, per i TFA di Scienze Motorie.
E’ importante chiarire due punti che sono stati oggetto di numerosi quesiti:

Chi, entro l’anno accademico 2010/2011, era in possesso di una delle lauree previste, ma non ha ancora completato il percorso con gli esami o i crediti richiesti, potrà, senza limiti di anno accademico, acquisire i crediti o gli esami necessari per poi partecipare alle prove di accesso al TFA che saranno bandite di anno in anno.
Allo stesso modo, chi, nell’anno accademico 2010/2011, era iscritto a uno dei percorsi di laurea previsti, potrà partecipare alle prove di accesso al TFA una volta in possesso dei requisiti necessari (laurea e crediti o esami).
“Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del Decreto (“congelati SSIS”), ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.”