Calcolo Imu: scadenza giugno 2013 chi e quanto si paga, guida completa

L’Imu è sospesa, ma non per tutti. L’unica certezza è che la scadenza, per chi è tenuto al versamento, è fissata per il 17 giugno prossimo, dunque meno di una settimana. Ma c’è ancora poca chiarezza su chi deve pagare, quanto, e soprattutto su come deve calcolare l’importo dovuto.

Iniziamo ricordando cosa dice l’Art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013), lettera a) : è soppressa la riserva allo stato della quota di imposta; da ciò deriva che non è più dovuta allo Stato la quota pari al 50% dell’imposta, che viene invece destinata ai Comuni con unico Codice Tributo;
Stesso articolo lett. f): è riservato allo Stato per l’anno 2013 il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Al Comune dovrà invece essere versata la eventuale differenza fra l’aliquota deliberata e quella statale.
Per il versamento dell’imposta sul Gruppo catastale D si dovranno utilizzare i nuovi Codici Tributo appositamente istituiti: 3925 Stato e 3930 Comune.
E’ stabilita al 17 Giugno la scadenza della prima rata di versamento.


Invece lo scorso 10 Maggio l’IFEL ha pubblicato una nota in cui afferma che il gettito Imu dei fabbricati rurali strumentali classificati nella categoria D spetta per intero ai Comuni, mentre va allo Stato il gettito degli altri fabbricati di categoria D ad aliquota standard del 7,6 per mille.
Si tratta di una tesi in contrasto con quanto stabilito dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia con la Risoluzione n. 5/2013 (alla cui lettura si riferisce la nota) secondo la quale l’IMU sui Fabbricati rurali strumentali deve essere destinata allo Stato, con aliquota pari al 2 per mille.

L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.

L’imposta municipale propria è dovuta in caso di possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Con l’entrata in vigore del D.L. 54 del 21 Maggio 2013 è sospeso il pagamento dell’imposta per le seguenti categorie di immobili:
abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni.

Per chi deve pagare, l’aliquota Imu ancora in vigore è quella definitiva per l’anno scorso.

Coloro i quali devono versare comunque l’Imu 2013 devono farlo entro il 17 giugno.

Per quel che riguarda le abitazioni, il moltiplicatore Imu 160 vale per le categorie catastali A – con l’esclusione di A 10 – e alle relative pertinenze, tra cui cantine e soffitte (C2), box e autorimesse (C6) e tettoie (C7).

C’è poi il moltiplicatore 140 sia per gli immobili a uso collettivo (categoria B), che per i laboratori artigianali e gli stabilimenti balneari (C/3, C/4 e C/5).

Solo 80 invece per Uffici e studi (A10).

Scende a 65 per Immobili a destinazione speciale (D, ma non D/5).
Calcolo Imu: scadenza giugno 2013 chi e quanto si paga, guida completa
Per quel che riguarda invece il campo commerciale, chi possiede un negozio (Categoria C1), il moltiplicatore Imu è di 55. Sono esenti dalla prima rata i moltiplicatori di 135 e 11o per i terreni agricoli poichè compresi nell’esenzione del mese di giugno.

Per calcolare quanto pagare per la prima rata dell’Imu 2013 bisogna prendere in considerazione la rendita catastale, moltiplicata per 1,05. La cifra ottenuta è la rendita maggiorata del 5%. Poi si applica il moltiplicatore relativo alla categoria di appartenenza dell’immobile. Si ottiene così la base imponibile Imu, che andrà moltiplicata per l’aliquota 2012 del Comune in cui si trova l’immobile.

Il risultato finale corrisponde all’imposta annua che va considerata al 50% per ottenere quanto bisogna pagare in questa prima rata di giugno.