Tfa speciali: illegittimità della legge su assunzione docenti Lombardia

Di recente la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della legge della Regione Lombardia in merito all’assunzione dei docenti da parte delle scuole.

La Regione Lombardia osserva, inoltre, che sarebbe da respingere anche la censura prospettata nel ricorso per presunta lesione dei livelli essenziali delle prestazioni, i quali riguardano «il versante strettamente “contenutistico” della
materia» e non attengono alla «definizione dell’assetto organizzativo e gestorio del servizio».

Sotto questo aspetto, anzi, la norma regionale non lede i livelli essenziali «ma anzi contribuisce a migliorare il livello di offerta, in quanto consente di selezionare i migliori docenti e di garantire la continuità didattica, elemento fondamentale di qualità dell’offerta formativa».


Né a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che la legge regionale in esame limita la possibilità di assunzione del personale docente – scelto nell’ambito delle graduatorie provinciali ad esaurimento – ai soli incarichi annuali, avendo come obiettivo quello di favorire la continuità didattica; anche il personale docente assunto con contratto a tempo determinato fa ugualmente parte del pubblico impiego.

La previsione della possibilità di reclutare tale personale con modalità stabilite da una legge regionale, quindi, oltre ad essere del tutto eccentrica rispetto all’ordinamento nel suo complesso, è in evidente contrasto con il menzionato parametro costituzionale.

Va, quindi, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2012, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Tfa speciali: illegittimità della legge su assunzione docenti Lombardia