Intrattenimento

Tfa speciali: faq domande trasferimento 2013/2014

Quali sono le condizioni per avere il punteggio per la continuità didattica nella stessa scuola? Si valuta il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica.

Si attribuiscono punti 2 per ogni anno entro il quinquennio e punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole gli anni si contano 2 volte per realizzare il raddoppio del punteggio.

Si tenga presente quanto segue:
la continuità si calcola a decorrere dall’assegnazione della sede definitiva con esclusione, quindi, degli anni che pur prestati nella stessa scuola corrispondano a servizi resi in sede provvisoria. È noto, infatti, che le immissioni in ruolo avvengono su sede provvisorie e che la sede definitiva è ottenuta solo in seguito alla partecipazione alla mobilità con ovvia decorrenza dall’anno scolastico successivo;
negli istituti con corsi diurni e serali, la continuità va riferita alla diversa tipologia di organico;
dall’a.s. 2003/2004 viene riconosciuta la continuità del personale docente titolare di posti di sostegno nella scuola secondaria d

i II grado (D.O.S.) relativamente alla sede di servizio;
l’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico funzionale di circolo per la scuola primaria e, per la scuola dell’infanzia dall’a.s. 1999/2000, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente;
Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello steso circolo interrompe la continuità di servizio;

per la scuola primaria il trasferimento tra i posti dell’organico funzionale (comune e lingua) nello steso circolo non interrompe la continuità di servizio;
il punteggio per la continuità negli anni prestati su piccole isole viene raddoppiato;
Il punteggio in questione spetta:
-ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità,
-ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell’art. 278 del D.L.vo n. 297/94,
-ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità,
-ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all’art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.
-ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità;
-ai docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata in caso di utilizzazione in altra scuola, a condizione che il personale interessato richieda, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune;
-ai docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata su posti della DOP (dotazione organica aggiuntiva), a condizione che richiedano, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
-ai docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata qualora si ottenga l’assegnazione provvisoria o il trasferimento annuale, a condizione che gli interessati richiedano, in ciascun anno dell’ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
Altre condizioni per il riconoscimento del punteggio per la continuità:
non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.
per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno). Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune;
per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l’istituto di titolarità;
nei confronti dei docenti titolari su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali, la valutazione della continuità del servizio viene effettuata nella misura prevista dalla lettera C della tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nell’ambito del distretto di attuale titolarità su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta.
L’anzianità di servizio ai fini del calcolo degli anni di continuità nella stessa scuola va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.
Ne consegue che il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per:
-motivi di salute;
-gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01 (congedo parentale e per malattia del figlio);
-servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
-mandato politico ed amministrativo;
-utilizzazioni,Tfa speciali: faq domande trasferimento 2013/2014 -esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI,
-esoneri sindacali,
-aspettative sindacali ancorché non retribuite;
-incarico della presidenza di scuole secondarie;
-esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
-esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
-collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23.12. 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306;
-il servizio prestato nelle scuole militari.


A quali tipologie di servizi si attribuiscono 6 punti?
Si valuta con 6 punti ogni anno di servizio prestato dal docente dopo la nomina nel ruolo di appartenenza. Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.
Il servizio prestato su piccole isole si raddoppia?
Gli anni di servizio prestati dal docente presso scuole situate in piccole isole o paesi in via di sviluppo dovranno essere conteggiati due volte. Ai fini dell’attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato – salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile – per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

La dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione,ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito a prescindere dal luogo di residenza dell’interessato.
Sono una docente titolare su posto comune della scuola primaria. In anni precedenti ho prestato servizio sul sostegno con il possesso del titolo di specializzazione. Tale ultimo servizio si raddoppia?
Si raddoppia solo il servizio prestato sul sostegno se lei richiede il trasferimento su tali tipologie di posti (sostegno e classi speciali).

Come viene valutato nei trasferimento il periodo di frequenza del dottorato di ricerca?
Il periodo di congedo straordinario prima della nomina in quello di attuale appartenenza, per frequentare, ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.984 n. 476, i corsi di dottorato di ricerca o per il conseguimento di borse di studio (art. 453 d.L.vo 297/94), organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali, nell’ipotesi in cui l’attuale ruolo di titolarità sia diverso da quello afferente il periodo di frequenza dei corsi citati in precedenza.
Quale servizio viene valutato con 3 punti per ogni anno?
Si valuta con 3 punti per ogni anno:
il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa;
per i docenti di scuola secondaria di II grado, il servizio di ruolo di scuola media, e viceversa;
per i docenti di ruolo della scuola primaria, gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia (e viceversa),
il servizio prestato nei ruoli dei docenti diplomati (e viceversa). Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati;
il servizio quale docente di ruolo tecnico pratico, nei ruoli dei docenti di scuola media (e non viceversa).

Nello scorso anno fui individuata in soprannumero nell’organico di fatto nel mese di settembre 2012 sulla classe A043 e fui utilizzata in altra scuola. Devo fare domanda di trasferimento d’ufficio?
Si. I docenti individuati perdenti posto sull’organico di fatto devono fare domanda di trasferimento anche se l’organico di diritto per il prossimo anno non è stato ancora definito. Ovviamente lei può chiedere di partecipare al movimento, se vuole, solo a condizione che non si riformi il posto nella sua scuola di titolarità. In tale ipotesi la sua domanda verrà annullata.

Ho superato 2 concorsi a cattedre nella scuola media e nella scuola secondaria di II grado. Attualmente sono di ruolo nella classe A060. Nella domanda di trasferimento ho diritto alla valutazione di 2 concorsi?
La tabella di valutazione stabilisce che si valuta solo il concorso di livello pari o superiore a quello del ruolo di attuale appartenenza, quindi, solo il concorso delle superiori.

Sono un docente trasferito d’ufficio in quanto soprannumerario nell’a.s. 2012/2013. Come posso chiedere il rientro nella scuola di precedente titolarità?
Il docente trasferito d’ufficio che intende rientrare nella sede di precedente titolarità deve indicare nell’apposita casella del modulo-domanda la scuola, il Centro territoriale o il comune dal quale il docente è stato trasferito d’ufficio negli otto anni precedenti. E’ necessario indicare anche il tipo di posto su cui era titolare il docente al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio. Il tipo di posto è inteso come “normale” o “sostegno”.

Ho intenzione di chiede nel trasferimento scuole singole e alcuni distretti del comune di Napoli. In quale ordine li posso indicare per non incorrere in errori?
Le preferenze debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e possono essere del seguente tipo:

-preferenze puntuali rappresentate da: a) scuola b) circolo;

-preferenze sintetiche rappresentate da: c) distretto; d) comune; e) provincia; f) dotazione organica provinciale; g) dotazione organica di sostegno (D.O.S.), per la scuola secondaria superiore; h) centri territoriali (corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta). Se Lei intende chiedere scuole specifiche di un determinato distretto, deve indicare prima le scuole e poi il codice sintetico del distretto.

Se chiedo preferenze di tipo distretto o comune quali scuola mi verranno assegnate e in quale ordine?
Gli insegnanti che chiedono preferenze sintetiche (distretto, comune, provincia) partecipano al movimento su tutte le scuole facenti parte della preferenza sintetica con assegnazione alle scuole nell’ordine in cui le stesse sono indicate nei bollettini ufficiali pubblicati dal Miur.

La continuità didattica nella stessa scuola decorre dall’assegnazione della nomina giuridica?
No. La continuità decorre dall’assegnazione della sede definitiva che avviene, negli ultimi anni, partecipando al trasferimento dopo l’immissione nei ruoli.