Ultime notizie oggi 17 maggio 2014. Ecco alcuni chiarimenti in merito al secondo ciclo del tirocinio formativo attivo ordinario 2014.
1. Il test preliminare intende verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto d’insegnamento di ciascuna classe di abilitazione e il possesso delle necessarie abilità linguistiche nell’ambito della competenza dell’italiano ed è predisposto da una commissione nazionale nominata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Il test preliminare ha il medesimo contenuto su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione e si deve svolgere entro il mese di luglio 2014. Il calendario, definito a livello nazionale, e le modalità di svolgimento del test preliminare sono comunicate con successivo decreto direttoriale.
3. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30.
4. Coloro che superano la prova preliminare sono ammessi con decreto del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale alla successiva prova scritta presso l’ateneo regionale indicato ai sensi del successivo comma 5.
5. All’esito del test preliminare, con successivo decreto direttoriale, sono individuati i termini e le modalità in base ai quali ciascun candidato, ammesso alle successive prove scritte, può indicare con apposita integrazione dell’originaria domanda on line, l’Ateneo presso il quale intende svolgere le prove scritte e orali ed eventualmente frequentare il percorso di TFA.
6. Con il medesimo decreto direttoriale di cui al comma 5, sono altresì definite le modalità con le quali i candidati ammessi alle prove scritte possono indicare due ulteriori Atenei, ubicati in altre Regioni, presso i quali svolgere il percorso di TFA qualora, al termine dell’intera selezione, sebbene abbiano superato tutte le prove selettive, non si siano collocati in posizione utile per l’accesso nell’Ateneo originariamente prescelto. Per effettuare la ridistribuzione di tali candidati idonei si tiene conto delle preferenze espresse dagli stessi candidati e del punteggio finale, in valore assoluto, conseguito da ciascun candidato. I termini e le modalità con cui avviene la ridistribuzione degli idonei sono indicate con un successivo decreto.
7. Ciascuno Ufficio scolastico regionale nomina una commissione di vigilanza presente durante l’espletamento della prova preselettiva, alla quale è affidato il compito di garantire la correttezza dello svolgimento della prova.
Art. 8
Prova scritta
1. La prova scritta è valutata in trentesimi.
2. Criteri:
a) l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce;
b) la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana, e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;
c) nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di TFA;
d) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento della lingua italiana, è prevista una prova di analisi del testo;
e) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento delle lingue classiche è prevista una prova di traduzione;