E’ finalmente uscito il bando sulla Gazzetta Ufficiale. Il documento sta facendo rapidamente il giro della rete. Riportiamo qui di seguito alcuni pezzi del bando.
La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti ed è superata dai candidati
che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.
Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo l’Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
“Art. 2Requisiti di ammissione1. Ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazioneall’insegnamento nella scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entrola data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli diabilitazione conseguiti all’estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero.2. Sono altresì ammessi a partecipare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale10 marzo 1997:a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguitoentro l’anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennalisperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998;b) per i posti della scuola dell’infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunqueconseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennalisperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentaledell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998.3. Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola secondaria di I e II grado, ai sensidell’articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 131 del 7 giugno 1999:a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in vigore del citato decretointerministeriale) erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diplomaconseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, iconservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivanol’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente;b) i candidati che abbia conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l’anno accademico2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inf
eriore; entro l’anno accademico 2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito idiplomi di cui alla lettera a) entro l’anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo pianodi studi a decorrere dall’anno accademico 1998-1999;4.
Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi a partecipare i candidati in possesso deltitolo di studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39.5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono altresì applicabili ai candidati in possesso dei titolidi studio conseguiti all’estero entro i termini indicati dai medesimi commi e riconosciuti equivalentiattraverso apposito decreto di equipollenza.6. Non possono partecipare ai concorsi coloro che alla data di pubblicazione del presente decretosulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, prestanoservizio su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuolestatali.7.
I candidati devono altresì possedere i requisiti generali di accesso agli impieghi nelle pubblicheamministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.8.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti diammissione dichiarati nella domanda, adempimento che l’Ufficio scolastico regionale competenteespleterà solo dopo lo svolgimento della prova di preselezione di cui all’articolo 5, limitatamente aicandidati che l’hanno superata. In caso di carenza dei requisiti di ammissione, l’Ufficio scolasticoregionale dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della proceduraconcorsuale.”