TAR LAZIO: ultime notizie disabilità. Ordinanza rinvio concorso magistratura 2014


Ultime notizie oggi 8 giugno 2014.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6937 del 2014, proposto da:

Giancarlo Neri, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Clara, Michele De Fina, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elisabetta Alessandra in Roma, via Stefano Longanesi, 9;

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,

del decreto ministeriale del 7 marzo 2014 con cui, previo rigetto dell’istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con d.m. 30.10.2013, ha disposto lo svolgimento di tali prove nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2014; degli atti connessi.

Premesso che, ai sensi dell’art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68, deve essere garantita ai disabili la possibilità di partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, in parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti, mediante la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame;

Ritenuto che l’esigenza di garanzia di accesso al pubblico impiego da parte dei cittadini disabili, attraverso la necessaria modulazione delle modalità di svolgimento delle prove, assume particolare e specifica rilevanza in relazione al concorso per l’ammissione alla magistratura ordinaria che costituisce lo strumento esclusivo per l’accesso dei cittadini all’esercizio del potere giurisdizionale dello Stato;

Considerato che la previsione di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992, relativa al diritto del disabile ammesso alla partecipazione a concorsi pubblici, di chiedere l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap , nonché la concessione di tempi aggiuntivi, non esaurisce l’ambito degli strumenti di modulazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali ipotizzabili per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla successiva generale disposizione normativa di cui al citato art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68;concorso magistratura


Ritenuto, peraltro, che la previsione del menzionato art. 16 non può valere a legittimare l’introduzione di modalità di svolgimento delle prove concorsuali incompatibili con quelle espressamente previste dalla legge in relazione ad esigenze generali parimenti rilevanti, come quelle finalizzate a garanzia dell’anonimato o del buon andamento della procedura;
Ritenuto, in questa prospettiva, che la domanda del ricorrente di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi non contrasta con nessuna disposizione precettiva di legge , considerato che il r.d.
1860/1925 e successive modificazioni e integrazioni non impone che le prove scritte si svolgano in tre giorni consecutivi; e ciò a differenza della subordinata richiesta di svolgimento di una sola prova scritta e di differimento delle ulteriori prove all’esito della correzione della prima, che contrasta con la regolamentazione normativa generale di cui alle disposizioni di legge richiamate;

Ritenuto, peraltro, che non sembra al Collegio che la scelta dell’Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni continuativi, risponda ad esigenze indefettibili di garanzia dell’anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori;

Ritenuto anche che la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale ( spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti;
Ritenuto, pertanto, che, in accoglimento della domanda cautelare, va disposta la sospensione del decreto impugnato nella parte in cui fissa lo svolgimento delle prove scritte del concorso in tre giorni consecutivi, ordinando all’amministrazione resistente l’individuazione di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente;