Ultime notizie dal Ministero dell’Istruzione. Il Ministro Stefania Giannini ha provveduto nella pubblicazione del Decreto ministeriale 235/14 e i relativi allegati.
La domanda va presentata telematicamente sul portale Istanze online. L’operazione di inserimento della domanda via web viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14.00).
TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA I e II FASCIA
Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di
abilitazione o di idoneità
1) Per il superamento di un concorso, per titoli ed
esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di
idoneità, relativo alla medesima classe di concorso o
al medesimo posto per cui si chiede l’inserimento
nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino ad
un massimo di punti 36.
Nel predetto limite dei 36 punti vengono attribuiti, in
relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con
cui il concorso o l’esame ai soli fini abilitativi è stato
superato (1), i seguenti punti:
per il punteggio minimo per l’inclusione fino a 59 punti 12 ;
per il punteggio da 60 a 65 punti 15 ;
per il punteggio da 66 a 70 punti 18 ;
per il punteggio da 71 a 75 punti 21 ;
per il punteggio da 76 a 80 punti 24 ;
per il punteggio da 81 a 85 punti 27 ;
per il punteggio da 86 a 90 punti 30 ;
per il punteggio da 91 a 95 punti 33 ;
per il punteggio da 96 a 100 punti 36 .
2) Per le abilitazioni ed idoneità all’insegnamento
conseguite in uno dei Paesi dell’U.E., riconosciute dal
Ministero dell’istruzione, ai sensi delle direttive
comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. sono
attribuiti: punti 24 .
SERVIZIO di INSEGNAMENTO o di EDUCATORE
E’ valutabile il solo servizio prestato con il possesso del titolo
di studio, prescritto dalla normativa vigente all’epoca della
nomina, e relativo alla classe di concorso o posto per il quale
si chiede l’inserimento in graduatoria (3)
Sono attribuiti :
1) per il servizio di insegnamento in scuole materne o
elementari o in istituti di istruzione secondaria o
artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi
compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno
a favore degli alunni portatori di handicap e per il
servizio prestato dal personale educativo, fino ad un
massimo di punti 12 per ciascun anno, (4)
per ogni anno punti 12 ;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2 .
2) per il servizio di insegnamento prestato in istituti
di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o
pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate,
ovvero nelle scuole materne autorizzate, fino ad un
massimo di punti 6 per ciascun anno:
per ogni anno punti 6 ;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 1 .
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