Svolgimento atto civile: traccia ufficiale esame avvocato 12 dicembre 2013

Giornata intensa per i laureati in Giurisprudenza. Oggi 12 dicembre 2013 in tutta Italia si sta svolgendo la terza e ultima prova dell’esame di abilitazione per diventare avvocato. Quest’anno i ragazzi sono stati fortunati.

Le tracce della prima e seconda prova erano fattibili. I candidati non si possono lamentare. Riportiamo qui sotto la traccia dell’atto civile.

Tizio e Caio con scrittura privata, in data 20.06.1991, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si era obbligato a trasferire a Caio la proprietà di un appartamento sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. Risultati esame avvocato 2013: Roma, Milano, Torino, Brescia tutte le città


Il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto per una parte, pari alla somma di 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare, per una parte in tre rate di 100 milioni ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse, per il residuo9 al momento della stipula del contratto definitivo; la conclusione del contratto definitivo darebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta di stipula da parte di Tizio.

Nel contratto preliminare si prevedeva, inoltre, che al momento della sottoscrizione dello stesso Tizio avrebbe consegnato a Caio le chiavi dell’appartamento così garantendogli la piena disponibilità del bene.
In esecuzione dell’accordo concluso e contestualmente alla stipulazione del preliminare, Caio versava un assegno circolar e di 150 milioni di lire e riceveva da Tizio le chiavi dell’appartamento.


Successivamente Caio effettuava il pagamento di due sole rate da 100 milioni di lire e Tizio non richiedeva il pagamento di quanto ulteriormente pattuito nè formulava la richiesta di stipula del contratto definitivo.
Caio nel novembre del 2012 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Tizio chiedendo accertarsi che egli era divenuto proprietario del bene per usucapione.

A sostegno delle proprie ragioni Caio ha dedotto di essere stato l’unico possessore dell’appartamento di cui al preliminare di vendita, fin dal giugno del 1991 e di aver agito sostenendo tanto le spese di condominio che quelle necessarie all’ordinaria manutenzione.

Assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 3 luglio 2013, n.16629

MASSIMA
Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo e, unitamente o non, il pagamento anticipato del prezzo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio, e quello di negozi accessori: a) dal contratto di comodato (per quanto attiene alla consegna della cosa) e dal contratto di mutuo gratuito (per quanto riguarda il pagamento anticipato del prezzo).

In questo senso, la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori.

Pertanto, la relazione con la cosa da parte del promissario acquirente è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di una intervenuta “interversio possessionis” nei modi previsti dall’art. 1141 cod. civ..

CASUS DECISUS
Con atto di citazione notificato il 10-6-1989 C.C. , Ca..Ca. e N..E. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania L..P. assumendo che con sentenza di questo stesso Tribunale del 30-11-1988 il dante causa degli attori A..C. , nell’ambito di un giudizio nei confronti del P. avente ad oggetto l’inefficacia di un preliminare di compravendita stipulato tra le suddette parti con scrittura privata del 24-1/30-6-1983, era stato condannato a restituire al P. la somma di lire 50.000.000 con gli interessi legali, mentre il P. era stato condannato al rilascio del fondo oggetto del preliminare; aggiungeva che le altre richieste del C. , riguardanti la restituzione dei frutti, i canoni i tributi ed i danni conseguenti alla mancata restituzione dell’immobile, erano state dichiarate inammissibili in quanto proposte tardivamente.

Gli attori quindi chiedevano la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di lire 108.300.467 oltre accessori comprensive di lire 3.231.467 per contributi versati al Consorzio di Bonifica per il fondo in questione per il periodo dal 1983 al 1988, e di lire 105.069.000 per i frutti indebitamente percepiti nello stesso periodo di tempo, oltre al risarcimento dei danni.

Costituendosi in giudizio il P. contestava il fondamento delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto, e in via riconvenzionale chiedeva la condanna delle controparti al rimborso delle spese, delle riparazioni, dei miglioramenti e delle addizioni operate fino al tempo della restituzione del fondo oltre al risarcimento dei danni.
Il Tribunale adito con sentenza del 18-4-2001 rigettava le domande proposte dagli eredi C. e li condannava al pagamento in favore del P. della somma di lire 10.830.000 quale indennità per i miglioramenti e di lire 8.759.000 per spese straordinarie oltre interessi e, sulla sola indennità di miglioramento, la rivalutazione monetaria dalla data della domanda.

Proposto gravame da parte di C..C. , Ca.Ca. e della E. cui resisteva il P. la Corte di Appello di Catania con sentenza del 22-6-2006, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato quest’ultimo al pagamento in favore degli appellanti della somma di Euro 17.276,82 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ed ha rigettato le domande proposte dal P. nei confronti delle controparti.
Per la cassazione di tale sentenza il P. ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi cui C..C. , Ca.Ca. e N..E. hanno resistito con controricorso.