Esame avvocato 2013 soluzioni: parere traccia prima prova civile

Gli aspiranti avvocati stanno per terminare la prima prova scritta. Abbiamo precedentemente pubblicato le due tracce ufficiali uscite in tutta Italia.

Vi riportiamo qui sotto alcuni riferimenti normativi che possono essere utile durante la redazione del parere. Questi gli ultimi aggiornamenti oggi 10 dicembre 2013.

Ricordiamo inoltre che seguiremo anche le dirette delle altre due prove scritte di domani e dopo domani.

Riferimenti Codice Civile:

art. 2495

Riferimenti giurisprudenziali

Orientamento minoritario: Cass., Sez. III, 15.01.2007, n. 646 esame avvocato 2013


L’atto formale di cancellazione di una società in accomandita semplice dal registro delle imprese (che ha solo funzione di pubblicità) così come il suo scioglimento con conseguente instaurazione della fase di liquidazione non determinano l’estinzione della società stessa ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla medesima, a seguito della procedura di liquidazione.


Orientamento maggioritario: Cass., Sez. I, 12.12.2008, n. 29242

Ai sensi dell’art. 2495, comma 2, cod. civ., nel testo introdotto dall’art. 4 D.Lgs. 17.01.2003, n. 6 ed entrato in vigore il 1°.01.2004, la cancellazione dal registro delle imprese (nella specie, di società a responsabilità limitata in liquidazione) produce estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti.

Decisione risolutiva: Cass. Sez. UU. 22.02.2010, nn. 4060, 4061, 4062

La novella legislativa ha determinato il superamento dell’orientamento interpretativo secondo cui l’iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese aveva solo una funzione dichiarativa senza determinarne l’estinzione fino alla definizione di tutti i rapporti pendenti con conseguente conservazione di capacità giuridica e legittimazione sia sostanziale che processuale.

Cass. SS. UU. 12.3.2013 n. 6070

Trib. Roma 20.03.2000

Sussiste la responsabilità del liquidatore ove il creditore dimostri l’esistenza di una massa attiva nel bilancio finale di liquidazione che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito ed è stata invece distribuita ai soci, oppure l’imputabilità della mancanza di attivo, da destinarsi al pagamento dei debiti, alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.