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Tares: 2013 riduzioni ultime notizie

Ultimi aggiornamenti oggi 21 novembre 2013 in merito alla determinazione delle tariffe Tares 2013. Come ormai tutti sanno la famosa Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) è stata sostituita con il nuovo Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).

La TARES è costituita da due componenti:
a) la componente rifiuti, da corrispondere in base a tariffa, destinata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti)
b) la componente servizi, costituita da una maggiorazione della tariffa relativa ai rifiuti, destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (vigilanza, illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.).Tares 2013: scadenza, quanto si paga, differenze con la Tarsu


Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.


La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni con unico occupante e/o abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30%;
b) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 30%;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero riduzione del 30%;
d) fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 30%.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate, non cumulabili tra loro, competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della data di presentazione della dichiarazione di occupazione/detenzione o possesso o di variazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Inoltre, le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione della tariffa nella quota variabile.