Continua a far discutere l’Imu, proprio nei giorni in cui i contribuenti si affrettano al calcolo di quanto dovuto in vista della scadenza del prossimo 17 giugno 2013. Il capogruppo alla Camera del Pdl, Brunetta, interviene a proposito dei contenuti dell’annunciato “decreto del fare ed elenca le priorità economiche per “dare un segnale forte e produrre uno choc per far crescere l’Italia”. L’ex ministro del governo Berlusconi sostiene che il premier Letta deve “evitare l’aumento dell’Iva, cancellare l’Imu, introdurre misure per l’occupazione nonché riformare Equitalia”.
Una prima conseguenza dell’Imu è certamente che è crollato nel 2012 il mercato immobiliare. Secondo i dati dell’Istat l’anno si è chiuso con un numero complessivo di convenzioni per trasferimenti di proprietà immobiliare pari a 632.117, in caduta del 22,6% rispetto alle convenzioni rogate nel 2011 e del 43,2% rispetto al 2006. Nel IV trimestre il calo è stato del 25,7%. Nello stesso periodo crollano anche i mutui che sono diminuiti del 30,6%. Nell’intero anno il calo è stato del 37,4% sul 2011. Rispetto al 2006 si sono dimezzati: -54,7%.
Dovranno pagare la prima rata del 17 giugno i proprietari di seconde case. Nella categoria rientra anche chi ha una sola casa di proprietà, ma non vi risiede. Devono pagare la prima rata anche tutti i possessori di “immobili produttivi”, ma non chi ha un fabbricato rurale strumentale classificato nella categoria D/10; i fabbricati di categoria D senza rendita, vale a dire non censiti dal catasto ma appartenenti ad imprese; altri immobili o fabbricati categorie A e C (negozi, uffici, box auto, cantine, magazzini). Pagano la prima rata dell’Imu 2013 anche tutti gli immobili diversi dalle case classificati nei gruppo A e C e tutte le pertinenze classificate nel gruppo C. Non si paga se sono pertinenze di un’abitazione principale.
Con l’entrata in vigore del D.L. 54 del 21 Maggio 2013 è sospeso il pagamento dell’imposta per le seguenti categorie di immobili:
abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni.
Il Calcolo gestisce comunque tutte le tipologie di immobili spostando a Settembre gli importi sospesi.
Art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013), lettera a) : è soppressa la riserva allo stato della quota di imposta; da ciò deriva che non è più dovuta allo Stato la quota pari al 50% dell’imposta, che viene invece destinata ai Comuni con unico Codice Tributo;
Stesso articolo lett. f): è riservato allo Stato per l’anno 2013 il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Al Comune dovrà invece essere versata la eventuale differenza fra l’aliquota deliberata e quella statale.
Per il versamento dell’imposta sul Gruppo catastale D si dovranno utilizzare i nuovi Codici Tributo appositamente istituiti: 3925 Stato e 3930 Comune.
E’ stabilita al 17 Giugno la scadenza della prima rata di versamento.
Per il calcolo delle aliquote e per sapere quanto pagare cliccate qui
http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php#