Sulle misure economiche (Imu e Iva su tutte) clima teso al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi tra il capogruppo del Pdl Brunetta e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Franceschini. All’ordine del giorno i provvedimenti su Imu e Iva. Brunetta è contrario all’aumento dell’Iva e chiede l’abolizione dell’Imu sulla prima casa (“le risorse si devono trovare”). Poi attacca il ministro dell’Economia, Saccomanni, che ha escluso l’ipotesi di una abolizione totale dell’Imu. “Il ministro – dice Brunetta – è un tecnico parli meno e segua la maggioranza”. Franceschini: “Servono risorse. Vedremo”.
Per l’anno 2013 il versamento della prima rata Imu è sospeso per
Abitazioni principali con le relative pertinenze. Escluse le categorie A/1, A/8 e A/9
Immobili appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
Terreni agricoli e fabbricati rurali
Per le altre categorie di immobili la scadenza della 1a rata è fissata al 17 giugno 2013
L’IMU, “Imposta MUnicipale propria”, è una nuova imposta comunale introdotta dapprima con gli artt.8, 9 e 14 del D.Lgs.n°23 del 2011, che contiene la disciplina che ha dato origine all’imposta, la cui applicazione è stata successivamente anticipata al 1 gennaio 2012 con l’art.13 del D.L.n°201 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214.
La nuova imposta sostituisce la vecchia ICI e la componente immobiliare dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per gli immobili non locati.
La principale novità introdotta con il D.L.n°201 è che la nuova imposta è applicata a tutti gli immovili, comprese le abitazioni principali e le loro pertinenze.
I soggetti passivi tenuti al pagamento dell’IMU sono il proprietario di immobili o i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
La base imponibile su cui viene calcolata l’IMU è la stessa utilizzata per la vecchia ICI, e corrisponde al valore dell’immobile calcolato ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.n°504 del 30 dicembre 1992, vengono però modificati i moltiplicatori assegnati a ciascuna categoria catastale utilizzabili ai fini del calcolo.
L’aliquota principale da utilizzare per il calcolo è pari allo 0,76%, modificabile dai comuni in aumento o diminuzione sino 0,3 punti percentuali, o fino allo 0,4% per immobili non produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società o per gli immobili locati.
Alle abitazioni principali e alle loro pertinenze si applica l’aliquota ridotta pari allo 0,4%, modificabile dai comuni in aumento o diminuzione sino 0,2 punti percentuali.
L’aliquota applicata ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2%, modificabile dai comuni in diminuzione fino allo 0,1%.
Sono previste detrazioni per l’abitazione principale, una fissa pari ad € 200,00, ed una che dipende dal numero di figli conviventi di età non superiore a 26 anni nella misura di € 50,00 per ciascun figlio fino ad un massimo di € 400,00.
Il calcolo dell’IMU si esegue determinando dapprima la base imponibile, applicando a questa l’aliquota base o ridotta, e rapportando il prodotto alla quota e ai mesi di possesso.
La formula generale è:
Bimp x A% x Qposs x Mposs
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Bimp = base imponibile
A% = aliquota
Qposs = quota di possesso
Mposs = mesi di possesso
Calcolo della base imponibile
Il calcolo della base imponibile dipende dalla destinazione d’uso dell’immobile e dalle caratteristiche del possessore. Per i fabbricati iscritti in catasto il calcolo prevede che il valore sia pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti in dipendenza della categoria catastale:
Destinazioni d’Uso Coefficienti
Residenza da A/1 ad A/11 escluso A/10 160
Depositi C/2 160
Box e garage C/6 160
Tettoie C/7 160
Fabbricati ad uso pubblico da B/1 a B/8 140
Laboratori C/3 140
Fabbricati per esercizi sportivi C/4 140
Stabilimenti balneari C/5 140
Uffici e studi privati A/10 80
Banche D/5 80
Fabbricati a destinazione industriale da D/1 a D/10 escluso D/5 60
Negozi C/1 55
Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal Reddito Dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per il coefficiente 130, eventualmente modificato a 110 se il possessore è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
La Rendita Catastale o il Reddito Dominicale da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli risultanti in catasto al 1° gennaio 2012.
Calcolo dell’imposta
L’imposta viene calcolata a partire dalla base imponibile determinata come detto in precedenza, applicando l’aliquota ordinaria o ridotta, eventualmente modificata in aumento o diminuzione da delibera comunale. L’imposta così determinata dovrà poi essere rapportata alla quota di possesso e ai mesi di possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni viene computato per intero.