Il concorso scuola tiene sicuramente banco in questi mesi, ma non è certo da sottovalutare l’importanza dell’esame avvocato 2012, che riguarda una delle categorie con più lavoratori nel nostro Paese, Si comincia domani 11 dicembre con la prova scritta sul parere civile. Poi la seconda prova mercoledì 12 sul parere penale e infine la terza giovedì 13 nella quale il candidato dovrà scegliere un atto a scelta tra civile, penale e amministrativo.
In queste ore i candidati sono ovviamente a caccia delle sentenze più probabili. Ecco alcune indicazioni: si parla della sentenza numero 947/2012 in tema di transazione ma anche la sentenza numero 1480/2012 (vendita con dolo).
Ma molti indicano come favorita anche la pronuncia della Suprema Corte, sempre del 2012, in relazione alla responsabilità solidale di natura passiva che è concepita e prevista dal legislatore a garanzia del creditore.
Si paventa anche l’ipotesi della sentenza numero 4184/2012 riguardante il matrimonio con persone del medesimo sesso: “ I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se – secondo la legislazione italiana – non possono far valere né il diritto a contrarre il matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’esterno, tuttavia – a prescindere dall’intervento del legislatore in materia -, quali titolari del diritto alla “vita familiare” e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza”.

Molto gettonata anche la sentenza n. 4372/2012 (Cassazione) in relazione a danni conseguente ad una vacanza rovinata. La Cassazione ha stabilito che: “È risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dagli acquirenti di un pacchetto turistico “tutto compreso”, allorché finalità e motivi specifici della scelta della vacanza siano rimasti frustrati, venendo meno in tal modo la causa del contratto quale funzione economico-individuale del singolo negozio, rilevante tanto sul piano genetico, quanto su quello funzionale (nella specie, le immersioni subacquee che costituivano motivo determinante ed esplicitato della vacanza si erano rivelate impraticabili, stante il divieto, non previamente dichiarato dall’agenzia di viaggio, di attività subacquee nello specifico periodo di villeggiatura scelto dai contraenti)”.
Non sottovalutate nemmeno la sentenza in tema di infortunistica stradale. Parliamo della pronuncia della Cassazione civile numero 947 del 2012 relativa alla transazione di una lite: “La transazione intervenuta, a conciliazione della lite, tra il terzo trasportato nel veicolo coinvolto in uno scontro stradale e danneggiato in seguito al sinistro, da un lato, e il conducente del veicolo, l’utilizzatore ed il legale rappresentante di quest’ultimo, dall’altro, recante la espressa riserva di prosecuzione del giudizio nei confronti del proprietario del mezzo, consente a tale ultimo soggetto unicamente di profittare e giovarsi degli effetti parzialmente estintivi del negozio, in quanto non sussistente la fattispecie internamente liberatoria contemplata dall’art. 1304 c.c. La dichiarazione del creditore, terzo trasportato, di liberare il conducente del veicolo, l’utilizzatore ed il legale rappresentante di quest’ultimo dall’obbligazione, determina la rinuncia alla solidarietà e, in base alla regola ex art. 1304 c.c., la persistenza del diritto risarcitorio nei confronti degli altri condebitori per la quota di responsabilità ad essi addebitabile, ciò in quanto la regola sancita dall’art. 1304 c.c. secondo cui il condebitore solidale si può avvalere della transazione fatta dal creditore con altro condebitore solidale, vale se la transazione riguarda l’intero debito. Il criterio per distinguere il tipo di transazione che consente ai condebitori estranei di profittare della stessa da quello che non concede tale facoltà deve, dunque, essere ravvisato nell’oggetto della transazione, e dunque nell’intera obbligazione solidale ovvero nella quota interna del condebitore stipulante. La ricognizione degli intenti e delle finalità perseguiti dalle parti nell’addivenire ad un accordo transattivo che ponga termine ad una lite in corso si risolve, in ogni caso, in una quaestio voluntatis riservata al Giudice del merito”.