Mediazione civile: incostituzionale quella obbligatoria per la Corte Costituzionale

Giornata importante per la mediazione civile. In seguito a un travaglio durato diversi mesi, arriva alla fine la delicata questione relativa alla legittimità costituzione della mediazione obbligatoria.

Secondo una decisione di oggi della Corte costituzionale, destinata a fare discutere e che già suscita tantissime polemiche, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.


Le motivazioni della decisione saranno depositate nelle prossime settimane, e serviranno a discutere della mediazione come filtro preventivo all’azione giudiziale.

La riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.
Questa riforma si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s’intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause.
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

C’è chi la ritiene un valido strumento per le controversie giudiziarie e chi invece no.

Sono più di 60 mila in Italia i professionisti che si sono formati per divenire mediatori.

La mediazione obbligatoria dovrebbe creare vantaggi in diversi ambiti.

La mediazione civile e commerciale (in inglese Alternative Dispute Resolution o ADR) ha la finalità di ricercare un accordo amichevole tra due o più soggetti per la risoluzione di una controversia legale tramite l’intervento di un mediatore professionale, qualificato, terzo e imparziale. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di una risoluzione del problema senza ricorrere al tribunale non potendo emettere un giudizio o prendere decisioni vincolanti per i destinatari del servizio.

La mediazione, introdotta con il d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28 è un sistema di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili alternativo al processo civile.
La disciplina secondaria di attuazione è stata dettata con il d.m. Giustizia 4 marzo 2010, n. 183.
Non può essere utilizzato, dunque, per le liti aventi ad oggetto situazioni giuridiche o materie devolute alla giurisdizione amministrativa, o alle altre giurisdizioni speciali.
Viene definita dal legislatore come l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.Mediazione civile: incostituzionale quella obbligatoria per la Corte Costituzionale
Ha una durata di legge pari a quattro mesi (art. 6)
Si differenzia dall’arbitrato perché il mediatore non rende decisioni vincolanti. ma assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo (art. 1).
L’accordo raggiunto è riferibile alle parti al pari del negozio transattivo ma è suscettibile di acquistare efficacia esecutiva e di costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art.12).