Una sentenza apre alla neutralizzazione dei periodi contributivi sfavorevoli: chi ha quote retributive può chiedere il ricalcolo della pensione dopo i 67 anni.
Cos’è la neutralizzazione dei contributi
Con la manovra 2026 cambiano le regole previdenziali: l’età pensionabile salirà progressivamente dal 2028 e strumenti come Quota 103 e Opzione donna verranno superati. In questo quadro, esiste però un meccanismo poco conosciuto che consente di aumentare l’importo della pensione: la neutralizzazione dei contributi.
L’istituto nasce da una pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 82 del 2017) e consente di escludere dal calcolo pensionistico i periodi contributivi che riducono l’assegno finale. Successivamente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30803 del 2024 ha esteso questa possibilità anche ai pensionati anticipati una volta raggiunti i 67 anni.
Quando si può chiedere il ricalcolo
La neutralizzazione opera esclusivamente sulle pensioni che includono una quota calcolata con il metodo retributivo. In questo sistema, l’importo dell’assegno dipende dalla media delle retribuzioni degli ultimi anni di lavoro. Se in quel periodo si è verificata una riduzione dello stipendio – per esempio per part-time, disoccupazione o mansioni meno retribuite – tali contributi possono essere esclusi dal conteggio.
Il diritto può essere esercitato dopo il compimento dei 67 anni e riguarda i contributi versati successivamente alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, cioè dopo almeno 20 anni di versamenti. La Cassazione ha chiarito che la possibilità vale anche per chi è andato in pensione anticipata e solo in seguito ha raggiunto l’età anagrafica prevista per la vecchiaia.
Chi può beneficiarne e quali sono i limiti
Possono accedere alla neutralizzazione tre categorie di lavoratori: chi percepisce una pensione con quota retributiva, chi è uscito con pensione anticipata e compie 67 anni, e chi ha subito un calo reddituale negli ultimi cinque anni di carriera. Il pensionato deve presentare domanda di ricostituzione all’INPS, allegando la documentazione che dimostri i periodi a reddito ridotto.
La ricostituzione ha effetto retroattivo, con riconoscimento degli arretrati nei limiti della prescrizione. Restano esclusi i trattamenti calcolati interamente con il metodo contributivo, perché non basati su una media retributiva, così come i contributi da riscatto della laurea, considerati una scelta volontaria non penalizzante.